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VIDEO – Monopoli, blackout improvvisi e città al buio: ecco come ottenere il rimborso

Ci sono state zone in cui la corrente elettrica è mancata per quasi 5/6 ore 

Nella tarda serata di mercoledì, Monopoli è stata interessata da ben tre blackout improvvisi: l’ultimo ha lasciato diverse zone della città al buio fino alle 3,20 di notte e, anche l’indomani, si sono verificati nuovamente disagi.  

In circostanze come queste sono previsti rimborsi automatici da 30 a 300 euro per le famiglie e rimborsi fino a 6.000 euro alle imprese per eventuali interruzioni di energia elettrica di durata superiore agli standard, così come stabilito con la delibera sulla ‘Tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese’ con cui, nel 2007, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto alcune novità.

A pagare i rimborsi, che saranno accreditati direttamente in bolletta sotto forma di detrazione forfetaria, saranno le imprese di distribuzione. Se l’interruzione dovesse però verificarsi in periodi di condizioni meteorologiche eccezionali o di eventi eccezionali (ad esempio trombe d’aria, valanghe, incidenti o guasti gravi su impianti elettrici), a finanziare i risarcimenti sarà un Fondo di “solidarietà” eventi eccezionali, alimentato dagli operatori di vendita e trasmissione (in proporzione al numero di interruzioni superiori alle 8 ore a loro imputabili nell’anno) e, in una forma di mutuo e generalizzato soccorso ai danneggiati, dalla globalità dei consumatori.

Durata delle interruzioni
La definizione degli “standard”, ossia la durata delle interruzioni che, se sorpassata, dà diritto ad usufruire del rimborso, ha due differenti modulazioni.
Per le interruzioni senza preavviso, gli “standard” sono definiti in base alla tipologia territoriale, distinta in tre “gradi di concentrazione”: grandi città (“alta concentrazione”, i comuni con più di 50.000 abitanti), centri di media ampiezza (“media concentrazione”, i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti), paesi e aree rurali (“bassa concentrazione”, i comuni con meno di 5.000 abitanti). Ad esempio, per una famiglia (clienti di bassa tensione) in alta concentrazione, lo standard di durata da superare sarà di 8 ore; in media concentrazione, di 12 ore; in bassa, di 16 ore. Per una impresa, se connessa in bassa tensione, si applicano gli stessi standard; se invece è connessa in media tensione, lo standard sarà rispettivamente di 4, 6 e 8 ore.
Per le interruzioni con preavviso, la durata del blackout da superare per ottenere il rimborso sarà indistintamente di 8 ore, sia per le famiglie che per le imprese.

Rimborsi
Oltrepassati gli “standard” di durata delle interruzioni, scatteranno automaticamente i rimborsi. Le famiglie otterranno 30 euro di rimborso, più altri 15 euro per ogni eventuale blocco di 4 ore di interruzione oltre gli “standard”; questo fino a un tetto massimo di 300 euro.
I piccoli consumatori e le imprese con potenza inferiore o uguale a 100 kW, avranno 150 euro, più altri 75 ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 1.000 euro.
I piccoli consumatori con potenza superiore a 100 kW, avranno 2 euro per ogni kW, più un euro a kw ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 3.000 euro.
Infine, le imprese con potenza superiore a 100 kW, allacciate in media tensione, otterranno 1,5 euro per ogni kW, più 0,75 euro a kW per ogni ulteriori 2 ore, fino ad un massimo di 6.000 euro.
I rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall’interruzione. Se la sospensione coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passa da 60 a 210 giorni.
L’impresa distributrice non è tenuta al rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti e, nel mercato libero, il distributore li corrisponderà al venditore che, concretamente, li accrediterà al cliente finale.
Se un utente non dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell’interruzione e l’azienda, entro tre mesi, ha l’obbligo di versarlo o di motivare l’eventuale rifiuto.