ULTIM’ORA – Monopoli, il Sindaco firma una nuova ordinanza anti covid

Chiusura delle attività alle 19:30 ed alle 14 nei giorni festivi. Sospeso il pagamento del ticket per la sosta nelle aree blu

Così come annunciato ieri in serata, il Sindaco di Monopoli Angelo Annese rende noto che ha appena firmato una nuova ordinanza per contenere la diffusione del Coronavirus, in linea con le previsioni del decreto.

Con Ordinanza n. 160 del 16 marzo 2021, il Primo Cittadino ha disposto ulteriori misure in relazione all’urgente necessità di prevenire assembramenti di persone, nell’ambito dell’emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica. L’ordinanza è valida dal 16 marzo al 27 marzo e comunque per tutta la durata della permanenza in zona rossa.

Sono sospese dalle ore 14.00 dei giorni festivi e alle 19.30 di tutti i giorni (e sino alle 05.00 del giorno successivo) le attività di vendita al dettaglio sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, nelle attività artigianali, ivi incluse quelle dei servizi resi alle persone, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art 26 co. 2 DPCM 2 marzo 2021. Restano aperte fino all’orario di chiusura le attività che effettuano la vendita di combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari, articoli medicali e ortopedici, farmacie e parafarmacie, giornali, valori bollati e tabacchi.

È consentito l’accesso all’interno degli esercizi commerciali e del mercato settimanale (con contingenza massima di 200 persone ogni ora) ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per le persone che necessitano di accompagnamento e/o assistenza per la deambulazione sensibilmente ridotto e per i minori di 14 anni.

Infine, è sospeso il pagamento del ticket per la sosta nelle aree a pagamento.

La violazione dell’ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge n.35/2020 (pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 1.000). A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi.

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