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Rifiuti, il ritardo nel pagamento dei salari ai dipendenti non dipende dal Comune

L’Amministrazione Comunale precisa che l’Ente ha sempre pagato le fatture della ditta (attuale e passate) nei termini stabiliti dalla legge

L’Amministrazione Comunale chiarisce che, in relazione al pagamento dei salari degli operai impegnati nel servizio di raccolta rifiuti in città, l’Ente non è tenuto alla loro corresponsione, ma a garantire il pagamento del canone mensile di gestione del servizio di igiene urbana alla ditta incaricata. E tutte le azioni degli ultimi anni sono state improntate al rispetto delle scadenze previste dalla legge proprio al fine di garantire il conseguente pagamento dei salari di esclusiva competenza del gestore di turno.

Si precisa che il Comune di Monopoli ha sempre pagato le fatture della ditta (attuale e passate) nei termini stabiliti dalla legge e, cioè, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del gestore (così come previsto dal Decreto Legislativo n.192/2012 che recepito la direttiva comunitaria 2011/7/UE), garantendo il rispetto dei termini prescritti dal legislatore e arrivando talvolta a saldare il debito diversi giorni prima della scadenza.  Gli uffici comunali con la solerzia che il caso impone, hanno esercitato ed esercitano mensilmente nei confronti dell’azienda un percorso accelerato di verifiche (Durc) contabili e fiscali. E in taluni casi la amministrazione si è anche sostituita alla società nei modi e nei termini di legge.

Inoltre, in merito alle pendenze del vecchio gestore, nulla si può imputare al Comune di Monopoli, avendo l’Ente provveduto a liquidare puntualmente tutto ciò che era di sua competenza (applicazione dell’art. 5), comprese le mensilità (anche aggiuntive, tredicesima, quattordicesima, ecc…). Circa il mancato pagamento del TFR, nulla può fare l’Ente Comunale in quanto questo non rientra nelle tutele previste dall’articolo 5 e deve essere corrisposto direttamente ed esclusivamente dall’azienda.

L’Amministrazione Comunale ha, invece, fortemente preteso che fossero garantiti i posti di lavoro di chi con la precedente gestione era impegnato nel servizio di raccolta rifiuti, anche in fase di elaborazione e condivisione del capitolato speciale d’appalto del servizio di raccolta rifiuti nell’Aro Ba8, tanto che l’art. 18 dello stesso prevede che l’impresa aggiudicataria “assumerà gli addetti che operavano alle dipendenze degli appaltatori uscenti in ognuno dei Comuni che, di volta in volta, daranno avvio al servizio di igiene urbana secondo l’appalto di Aro”.