Si raccomanda di mantenere i terreni privi di erbe spontanee o con un cotico erboso di massimo 10 cm per chi esegue la trinciatura
Il panorama agricolo monopolitano è interessato da un’importante novità comunicata dal consigliere comunale con delega a contrade ed ecologia, Flavio Petrosillo: la proroga dei termini per le lavorazioni superficiali del terreno.
Dettagli della Proroga
Nello specifico, le lavorazioni superficiali del terreno, che includono aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura, potranno essere effettuate fino al 23 aprile nei terreni del comune di Monopoli situati ad un’altitudine inferiore ai 200 metri sul livello del mare. Questa decisione rappresenta una risposta alle difficoltà incontrate dagli agricoltori a causa delle recenti abbondanti piogge, che hanno ostacolato le normali operazioni colturali.
Implicazioni e Contesto
La proroga è stata concessa in considerazione del fatto che, nelle zone con altitudine inferiore a 200 metri, lo stadio giovanile del vettore fitofago è già in fase avanzata, con la comparsa dei primi adulti in alcune aree. È importante sottolineare che le lavorazioni del terreno rientrano tra le buone pratiche agricole, specialmente in aree protette dove sono presenti oliveti, frutteti e vigneti.
Terreni oltre i 200 metri slm
Resta ancora da definire la data di scadenza per le lavorazioni dei terreni situati a Monopoli ad altitudini superiori ai 200 metri sul livello del mare. Le autorità competenti comunicheranno in seguito il periodo appropriato per queste zone, tenendo conto dell’andamento climatico e dei risultati del monitoraggio dei vettori fitofagi.
Raccomandazioni e Responsabilità
Oltre alla proroga, si raccomanda di mantenere i terreni privi di erbe spontanee o con un cotico erboso di massimo 10 cm per chi esegue la trinciatura, e ciò fino al 30 aprile 2025. Le lavorazioni del terreno devono essere eseguite dai proprietari/conduttori dei terreni agricoli e dai proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali e superfici demaniali. I soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività agli agricoltori, in conformità con la normativa vigente.
Esclusioni
È importante precisare che le misure fitosanitarie non si applicano alle aree protette definite ai sensi della legge 394/91, ai boschi, alle pinete e ai giardini privati.
Questa proroga rappresenta un tentativo di bilanciare le esigenze degli agricoltori con la necessità di attuare efficaci misure fitosanitarie per la salvaguardia del territorio.