Un utente di Conversano, assistito dallo Studio Legale Angiuli, si vede annullare una bolletta da 5.000 euro
Un utente di Conversano del servizio di gas erogato da una nota società erogatrice del servizio, dopo avere pagato regolarmente e per anni tutte le fatture sui consumi della sua utenza domestica, si sarebbe visto recapitare inaspettatamente una nuova bolletta a conguaglio che pare contenesse una non ben chiarita “rettifica” dei consumi riferibili ad un periodo pregresso di circa cinque anni.
Nessun effetto avevano sortito le proteste dell’utente, che avrebbe in svariate occasioni sollecitato invano la compagnia somministratrice di energia affinché gli fornisse quanto meno delle chiare spiegazioni sui metodi di computo seguiti nell’elaborazione di quest’insolita “rettifica” dei consumi pregressi.
Con sentenza n. 4241/19, pubblicata il 13.11.2019, il Tribunale di Bari (II^ sez. civile, giudice monocratico Manzi), nel revocare l’ingiunzione di pagamento precedentemente concessa, ha censurato la mancanza di trasparenza di cui si era resa protagonista la compagnia erogatrice del servizio di gas in danno del consumatore.
In particolare, il Tribunale pugliese ha evidenziato come sia senz’altro contrario ad ogni principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ. “effettuare ricalcoli per un periodo, come nel caso di specie, di ben cinque anni e rendere, in tal modo, estremamente difficoltoso il controllo da parte dell’utente dell’effettività delle somme dovute“.
Pertanto, al termine del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cliente, associato ad ADUSBEF – Sportello territoriale di Monopoli ed assistito dallo Studio Legale Angiuli, si è visto annullare una bolletta a conguaglio per un importo di poco superiore a 5.000 euro ed ha altresì ottenuto la condanna della compagnia a rifondere integralmente le spese del giudizio civile.