Accolto il ricorso del Comune di Monopoli
L’esponente del locale Circolo del Partito Democratico di Monopoli, Giampiero Risimini, è tramite la propria bacheca Facebook che annuncia la sorprendente notizia sul futuro del Cinema Vittoria di Monopoli.

Con provvedimento n. 3337/2016 il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso del Comune di Monopoli (rappresentato dall’avvocato comunale Lorenzo Dibello) per la riforma della sentenza del Tar sulla destinazione dell’immobile di via Rattazzi di proprietà di Cosimo Caforio e Antonio Caforio articolato su un piano terra destinato a sala cinematografica e a supermercato e un primo piano destinato ad uffici.
L’immobile, realizzato nel 1951 e adibito a sala cinematografica, nel Piano Urbanistico Generale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 22 gennaio 2010 era stato incluso nell’ambito dei “contesti consolidati o da consolidare, mantenere e qualificare”, per la parte programmatica, nell’ambito di “contesti urbani consolidati per servizi pubblici e privati non computabili come standard”. I comproprietari avevano impugnato tale decisione innanzi al Tar della Puglia, il quale con sentenza n. 651/2015 aveva accolto il ricorso evidenziando che l’introduzione di una previsione vincolistica di tipo culturale non rientra nelle attribuzioni dell’ente locale, che la destinazione a sala cinematografica sarebbe avulsa dalla tipizzazione di tipo residenziale caratterizzante gli altri immobili della zona e che tale classificazione d’uso non sarebbe potuta avvenire senza l’inserimento in una categoria urbanistica di carattere generale (zonizzazione).
Avverso tale decisione il Comune di Monopoli aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato. Ora i giudici hanno stabilito che non è possibile aderire alla tesi del Tar che“propugna un modello urbanistico di zona contrassegnato da ulteriore zonizzazione”,che non si è in presenza di “un vincolo che incide in maniera immutabile sull’utilizzo dell’edificio in questione” e “né la destinazione impressa può essere qualificata come un vincolo di tipo culturale avulso dal perimetro di applicazione dei criteri urbanistici”.
I giudici evidenziano che tale destinazione è “consolidata nel tempo per l’uso fatto in via continuativa per svariati decenni (e allo stato ancora sussistente) a struttura cinematografica”. Inoltre, si evidenzia che la giurisprudenza ha stabilito che le scelte di pianificazione urbanistica “sono contrassegnate da un’amplissima valutazione discrezionale sì da renderle nel merito insindacabili”. Per il Consiglio di Stato la scelta assunta dal Comune di Monopoli “non appare illogica e tanto meno abnorme”, “non vi sono margini per imputare all’Amministrazione la mancata individuazione di sottozone, microzone e/ altre categorie urbanistiche” e “non si vede la necessità e neppure la possibilità della fissazione di una preventiva zonizzazione, cosa che invece il TAR invece ritiene (erroneamente) ineludibile”.
Per il Consiglio di Stato “il Comune non ha inteso affatto introdurre una vincolo di tipo culturale, essendosi limitato a mantenere in essere un servizio privato di interesse pubblico, quello di una struttura adibita a sala cinematografica già da tempo esistente, perseguendo una finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente”. Inoltre, la destinazione non rappresenta un “vincolo stringente ed inderogabile” e non “reca un contenuto vincolistico preordinato alla indisponibilità o all’esproprio del bene”. Per i giudici “il titolare del diritto di disponibilità del bene richiedere l’autorizzazione per un utilizzo compatibile, costituito dall’esercizio di un’attività commerciale, perfettamente in linea con le destinazioni di uso di fatto esistenti in zona da tempo”.
