La Polizia di Stato ha rintracciato la donna a Foggia, dove viveva in una roulotte. Decisivi i filmati delle telecamere per identificarla e scoprire l’uso fraudolento del bancomat rubato
In data 22 settembre 2026, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a quest’Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di una persona, in relazione alle ipotesi di reato di rapina e indebito utilizzo e di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
La misura è stata eseguita in data 25 settembre 2026, dal personale della Polizia di Stato.
In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda gli esiti delle indagini intraprese a seguito di una rapina perpetrata da una cittadina bosniaca, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati di rapina e furto con destrezza, ai danni un ultraottantenne barese.
In dettaglio, il provvedimento in questione origina dai fatti accaduti nel pomeriggio del 28 aprile 2026, a Bari, allorquando la destinataria del provvedimento cautelare, dopo aver avvicinato la vittima, incontrata casualmente in strada, avanzava una richiesta di elemosina, tentando, peraltro di suscitarne l’empatia simulando di avvolgere in una coperta un bambino. Tuttavia a seguito del rifiuto opposto dalla vittima, la predetta reagiva, strattonandolo con forza ed impossessandosi del suo portafogli contenente circa 400 euro. I successivi accertamenti consentivano anche di accertare che, nei momenti immediatamente successivi all’evento delittuoso, l’arrestata avesse utilizzato la carta bancomat della persona rapinata per effettuare degli acquisti presso un esercizio commerciale.
Si precisa che l’arresto è stato materialmente eseguito a Foggia, ove l’autrice del reato, vive all’interno di una roulotte.
Determinante, ai fini della identificazione dell’indagata, è stata la visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza che hanno permesso, nell’immediatezza dei fatti, di ricostruire i suoi movimenti subito dopo la commissione del reato.
Avvertenza sulla presunzione di innocenza
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

