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Affitti, niente contributi regionali per le famiglie pugliesi a basso reddito

I canoni di locazione relativi all’anno 2023 si possono portare in detrazione nel 730/2024

Per quest’anno, per le famiglie a basso reddito non sono ancora stati stanziati contributi regionali per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione (L. n. 431/98 art. 11) come avveniva a seguito di emanazione di un Avviso pubblico nel rispetto dei requisiti fissati annualmente dalla Regione Puglia.

Per questo motivo, è consigliabile portare in detrazione nel 730/2024 i canoni di locazione relativi all’anno 2023.


Dal MODELLO 730 / 2024  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE V – Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). Dal 2022 ai giovani fino ai 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza. Le detrazioni saranno calcolate da chi presta l’assistenza fiscale sulla base degli importi indicati nella tabella 2 “Detrazioni per canoni di locazione”, riportata dopo l’Appendice.
Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72
non può essere superiore a 365.
Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.
‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
In virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il
limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa (confronta Circolare n. 15/E del 19 giugno 2023);
‘4’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2023, per il 2023 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2023 la detrazione può essere fruita fino al 2026. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.
Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’. 
Rigo E72 – Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2021, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2021, 2022 e 2023.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. 
Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.