Emergenza Coronavirus, vietato spostarsi dal Comune in cui ci si trova

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “condivido questa scelta”

Da questo momento è vietato ogni spostamento dei cittadini dal Comune ove attualmente si trovano. Lo ha deciso il Governo e condivido questa scelta.

A dichiararlo è il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Nessun Presidente di Regione può bloccare i confini della propria regione alla libera circolazione dei cittadini e nessun Presidente può disporre lo schieramento dell’Esercito all’entrata del proprio territorio, perché quella è una competenza esclusiva dello Stato. Da Presidente della Regione Puglia – aggiunge Emiliano – attraverso il ministro degli Affari regionali Boccia, avevo richiesto al Governo di intervenire e siamo stati ascoltati.

Per evitare l’esodo verso le Regioni del Mezzogiorno dei lavoratori delle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto firmato dal Presidente Conte, in vigore da domani, i ministri della Salute e dell’Interno hanno già adottato congiuntamente un’ordinanza che vieta di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità, per motivi di salute.

Tutti restano dove sono e non si possono più muovere.

La Puglia è stata la prima Regione alle 2.31 del mattino dell’8 marzo ad emanare l’ordinanza che ha fatto scuola che prevedeva l’obbligo di auto segnalazione e di porsi in quarantena in isolamento presso il proprio domicilio.

Ora dobbiamo tutti impegnarci a restare a casa, perché le nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus comporteranno sacrifici enormi per l’economia del nostro Paese e non dobbiamo vanificarle con condotte irresponsabili che costituiscono reato.

Un provvedimento assunto all’indomani dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con cui si vieta l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

L’ordinanza inoltre impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le disposizioni producono effetto dal 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.