Parte il rispetto della nuova ZTL – Quartiere INA Casa

Il Comitato di Quartiere “INA Casa” auspica controlli serrati affinché la ZTL sia rispettata e gli eventuali trasgressori siano sanzionati

Dopo un periodo sperimentale (dal 1° al 30 aprile scorsi) durante il quale non sono state elevate sanzioni, da oggi (1° maggio 2019), parte ufficialmente il rispetto della nuova ZTL (Zona a Traffico Limitato) – Quartiere INA Casa (nel perimetro compreso tra le seguenti vie: Via Procaccia, Via Europa Libera, Via Manghisi e via Cadorna), istituita con delibera n. 228 del 28 dicembre 2018 di Giunta Comunale relativa alle modifiche alla regolamentazione della sosta a pagamento (aree blu), approvata dall’Esecutivo – su proposta dell’Assessore alla Polizia Locale Aldo Zazzera – nella seduta del 28 dicembre 2018.

«Al termine di questo periodo sperimentale si tireranno le somme» ha fatto sapere l’Assessore Zazzera in ben due occasioni: l’11 marzo nella Sala Riunioni “Brigida-Rozzoli” a Palazzo di Città ai residenti ed esercenti e loro dipendenti della ZTL – Centro Storico che avevano protocollato un’istanza corredata da 432 firme per chiedere l’autorizzazione al transito e alla sosta nella ZTL Quartiere INA Casa al pari dei residenti del quartiere e, il 17 aprile scorso presso la Pizzeria Monos con esercenti e residenti della zona.

Nel frattempo, sino al 30 settembre prossimo, il Comitato di Quartiere “INA Casa” (che, domenica scorsa, ha eletto il consiglio direttivo ed approvato lo statuto) auspica controlli serrati da parte della Polizia Locale di Monopoli affinché la ZTL sia rispettata e gli eventuali trasgressori siano sanzionati.

Per fare chiarezza in merito al suo funzionamento, in aiuto, viene l’art. 9 del Disciplinare di accesso in ZTL (EX INA CASA) del 14/02/2019, secondo cui sono consentiti il transito e la sosta temporanea (max 1 ora con esposizione disco orario) nell’arco temporale dalle ore 07.00 alle ore 20.00, senza rilascio di contrassegno per effettuare le seguenti operazioni:

  1. a) carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili e corrieri espressi;
  2. b) autocarri con massa superiore a t. 3,5 per lavori presso cantieri edili (orario di cantiere) o carico-scarico;
  3. c) imprese cui è stata rilasciata autorizzazione per traslochi (per il periodo autorizzato);
  4. d) accesso a posto auto privato di cui l’interessato ha la temporanea disponibilità;
  5. e) servizi di pubblica utilità e imprese funebri;
  6. f) clienti di autorimesse, autofficine, strutture ricettive site all’interno della ZTL per raggiungere la sede delle imprese;
  7. g) titolari di licenza di vendita itinerante (con la possibilità di fermarsi giusto il tempo di effettuare la vendita): transito consentito dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
  8. h) medici in visita domiciliare con esposizione del cartello con scritta “medico in visita domiciliare” rilasciato dall’ordine dei medici;
  9. i) veicoli al servizio delle persone con difficoltà nella deambulazione con esposizione del contrassegno (senza alcuna limitazione);
  10. j) veicoli a propulsione elettrica o ibridi (solo transito) e veicoli a due ruote (senza alcuna limitazione).

Allegato A

 

 

DISCIPLINARE

PER RILASCIO DEI CONTRASSEGNI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO EX INA CASE (DELIBERAZIONE G.C. n. 228 DEL 28/12/2018)

 

 

Articolo 1: Definizioni.

  1. Si intende per:
  2. a) ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL): area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell’art.3 c.1 n.54 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
  3. b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
  4. c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l’autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato stesso ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
  5. Con riguardo ai punti b) e c) del comma precedente, le dichiarazioni false prodotte producono l’immediata decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione e le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

 

Articolo 2: Oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure di rilascio, i termini di validità dei contrassegni da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l’accesso alla ZTL e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell’ordinanza dirigenziale che definisce la disciplina della Zona a Traffico Limitato.

 

Articolo 3: Rilascio e validità dei contrassegni permanenti.

  1. Coloro che hanno titolo a circolare nella ZTL, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL.
  2. L’Ufficio ZTL provvede al rilascio del contrassegno previo pagamento dell’imposta di Bollo.
  3. Ogni tipo di contrassegno consente modalità differenti di accesso, transito e sosta all’interno della ZTL, come previsto dall’Ordinanza Dirigenziale relativa alla “Disciplina della Zona a Traffico Limitato Ex INA CASE”.
  4. “I contrassegni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 non hanno scadenza. E’ obbligo del titolare comunicare ogni variazione dei dati dichiarati, della decadenza o della modifica dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento.

L’ufficio ZTL effettuerà controlli in merito alla permanenza dei requisiti, riservandosi la facoltà di revocarli al venir meno degli stessi e, nel caso, a procedere ai sensi di legge in caso di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti. E’ inoltre facoltà dell’ufficio richiedere in qualsiasi momento documentazioni, dichiarazioni e ogni atto utile alla verifica per la conferma della validità del contrassegno.

I permessi di cui all’art. 5 (tipo2 residenti privi di posto auto, sosta illimitata) restano validi fino al mantenimento della residenza anagrafica del titolare all’interno della ZTL.

  1. Su ogni contrassegno possono essere inseriti al massimo 2 numeri di targa.
  2. Sul retro del contrassegno sono riportate le avvertenze e la data del rilascio.

 

Articolo 4: Contrassegno di tipo A – Titolare di posto auto in area privata all’interno della ZTL.

  1. Nel caso di garage e aree private, l’interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d’uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione del posto auto, sottoscritta, nel caso di spazi comuni, dall’amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo. L’ufficio ZTL rilascerà un contrassegno per ogni posto auto disponibile.
  2. Nel caso di garage ad uso pubblico con possibilità di abbonamento mensile o annuale i contrassegni vengono rilasciati al titolare del garage. Il titolare del garage deve trasmettere all’Ufficio ZTL, entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero dei posti auto disponibili e l’elenco degli abbonati con l’indicazione dei dati anagrafici e del numero di targa degli autoveicoli dagli stessi utilizzato.

Il titolare deve altresì fornire tempestiva comunicazione della attivazione, cessazione, sospensione degli abbonamenti indicando i dati dei precedenti e nuovi utilizzatori.

 

Articolo 5: Contrassegno di tipo B – Residenti anagrafici in ZTL privi di posto auto in area privata.

  1. L’interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione del nucleo abitativo nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata e/o in un garage ad uso pubblico all’interno della ZTL, la proprietà dell’autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo o l’utilizzo esclusivo dello stesso e di non essere in possesso di altri contrassegni di tipo 2 rilasciati a sé o ad altri componenti del nucleo abitativo.
  2. L’ufficio ZTL rilascia un solo contrassegno per ogni nucleo abitativo.
  3. Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta realizzati su area pubblica fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica esistente.
  4. L’Ufficio ZTL verificherà annualmente la permanenza della residenza anagrafica degli intestatari del contrassegno, annullando d’ufficio i contrassegni intestati a persone non più residenti all’interno della ZTL.

 

Articolo 6: Contrassegno di tipo C – Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione Urgente- Sosta dalla ore 07.00 alle ore 21.00.

  1. Verrà rilasciato il contrassegno alle imprese che ne faranno richiesta per dimostrate esigenze operative.
  2. Non potrà essere assegnato più di un contrassegno per impresa con inseriti un massimo di due numeri di targa di autoveicoli utilizzati per trasporto merci.
  3. Nel caso in cui il transito e la sosta per manutenzione urgente avvenisse con autoveicolo diverso da quello per il quale il contrassegno è stato rilasciato, la regolarizzazione deve avvenire con istanza invita all’Ufficio ZTL entro le successive 24 ore.

Articolo 7: Contrassegno di tipo D – Operatori commerciali titolari di attività economiche site all’interno della ZTL.

  1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile esclusivamente ad operatori commerciali muniti di soli veicoli per il trasporto persone, per effettuare il rifornimento di merci nelle previste fasce orarie di carico/scarico.
  2. L’interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la mancanza di un autoveicolo destinato al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta, la titolarità dell’attività economica, l’esigenza di effettuare l’approvvigionamento di merci, eventualmente allegando idonea documentazione.
  3. Per ogni attività economica può essere rilasciato un solo contrassegno.

 

Articolo 8: Contrassegno di tipo E – Veicoli al servizio di strutture ricettive ed extra-ricettive in ZTL.

  1. Il direttore o il responsabile della struttura situata all’interno della ZTL deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta ed il numero di camere autorizzate dalla licenza di esercizio. L’Ufficio ZTL rilascia fino ad un max di n. 2 contrassegni.
  2. Il direttore o il responsabile della struttura può rilasciare dei contrassegni temporanei da assegnare di volta in volta ai clienti che devono accedere alla struttura ricettiva per sosta operativa per il carico e lo scarico dei bagagli, fino ad un massimo pari al numero delle camere autorizzate dalla licenza di esercizio.

 

Articolo 9: Deroghe alle limitazioni ai transiti e soste.

  1. E’ consentito il transito e la sosta temporanea (max 1 ora con esposizione disco orario) nell’arco temporale dalle ore 07.00 alle ore 20.00, senza rilascio di contrassegno per effettuare le seguenti operazioni:
  2. a) carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili e corrieri espressi;
  3. b) autocarri con massa superiore a t. 3,5 per lavori presso cantieri edili (orario di cantiere) o carico-scarico;
  4. c) imprese cui è stata rilasciata autorizzazione per traslochi (per il periodo autorizzato);
  5. d) accesso a posto auto privato di cui l’interessato ha la temporanea disponibilità;
  6. e) servizi di pubblica utilità e imprese funebri;
  7. f) clienti di autorimesse, autofficine, strutture ricettive site all’interno della ZTL per raggiungere la sede delle imprese;
  8. g) titolari di licenza di vendita itinerante (con la possibilità di fermarsi giusto il tempo di effettuare la vendita): transito consentito dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
  9. h) medici in visita domiciliare con esposizione del cartello con scritta “medico in visita domiciliare” rilasciato dall’ordine dei medici;
  10. i) veicoli al servizio delle persone con difficoltà nella deambulazione con esposizione del contrassegno (senza alcuna limitazione);
  11. j) veicoli a propulsione elettrica o ibridi (solo transito) e veicoli a due ruote (senza alcuna limitazione).

 

Articolo 10: Contrassegni di tipo F temporanei di durata fino a 30 giorni.

  1. L’interessato deve presentare richiesta rappresentando la necessità di accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione.
  2. L‘Ufficio ZTL, vista la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività.
  3. Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa.

Avviso Pubblico

Modulistica

Istanza Residenti 
Istanza ATT COMM – contrassegno D
Istanza Manutentori – contrassegno C 
Istanza Autorimesse – contrassegno A
Istanza Attività Ricettive – contrassegno E
Istanza Varie max 30 GG 

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