Concorso per il reclutamento di 3 Allievi Finanzieri riservato ai congiunti del personale delle Forze di Polizia

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it – area “Concorsi Online”

La Gazzetta Ufficiale nr. 55 – (4^ Serie Speciale del 12 luglio 2016) pubblica le norme del concorso per il reclutamento di nr. 03 Allievi Finanzieri, riservato ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio – Anno 2016.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it – area “Concorsi Online”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro il termine perentorio dell’11 agosto 2016.
Al termine della procedura di compilazione, gli interessati devono stampare l’istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di cui al comma 1 al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) alla data dell’11 agosto 2016, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni;
c) abbiano, se minorenni all’atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di Finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi né sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell’occasione o successivamente ad essa;
I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento.
Lo svolgimento del concorso prevede:
l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
la valutazione dei titoli.
L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.
Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

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