Tassa di soggiorno: deliberazione della Corte dei Conti

giuseppe campanelli (1)Giovedì, ore 12:58

In merito ad un quesito posto dal Comune di Monopoli sulle spese di pubblicità e promozione

 

«È consentito sostenere spese di pubblicità per la promozione turistica con fondi provenienti dall’imposta di soggiorno, nei limiti stabiliti dall’art.6, co.8, D.L. n.78/2010, così come Individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n.139/2012». Lo ha stabilito la Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione dello scorso 15 ottobre in seguito alla nota del 21 settembre scorso del Sindaco di Monopoli Emilio Romani nella quale si chiedeva un contributo consultivo per definire in modo preciso il legittimo perimetro entro cui è consentito spendere i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno.

Nello specifico era stato richiesto se il tetto generale posto dall’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010 alle spese di rappresentanza, pubblicità, relazioni pubbliche, convegni e mostre,  pari al 20% di quanto speso nel 2009, possa applicarsi anche nel caso in cui tali prestazioni siano finanziate con proventi da imposta di soggiorno. Ciò in quanto, le prestazioni innanzi indicate rappresentano efficaci strumenti di valorizzazione e promozione del territorio, che se sottoposte al tetto generale di spesa introdotto nel 2010 di fatto ridimensionerebbero la ratio dell’art. 7, comma 8 della L.131/2013 istitutiva della imposta di soggiorno: la promozione del turismo e del territorio.

La Sezione Regionale di controllo per la Puglia (presidente dott. Agostino Chiappiniello) ha prontamente offerto il proprio contributo consultivo ed ha ritenuto che “le spese per pubblicità, convegni, ecc. aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali finanziate con imposta di soggiorno rientrano tra le spese sottoposte ai limiti previsti dall’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010. Detto orientamento, infatti, non vanifica la ragione del ricorso all’imposta di scopo, che consiste nell’ottenere un maggior gettito finalizzato a permettere di finanziare una specifica spesa pubblica. Il novero delle spese effettuabili mediante l’imposta di soggiorno…ricomprende un ampio “ventaglio” di interventi, che vanno ben oltre quelli oggetto del vincolo introdotto dal più volte richiamato art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010…ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell’imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, comma 8, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipolgia” quali ad esempio secondo la Corte “…i servzi turistici, ivi compresa la promozione della ricettività locale e il funzionamento degli sportelli per il turismo”.

In conclusione, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza aventi finalità dì turismo o dì valorizzazione dei beni culturali ed ambientali anche se finanziate con l’imposta di soggiorno rientrano tra le spese sottoposte ai limiti previsti dall’art.6, comma 8, del D.L. n.78/2010 (pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità). Tale tetto di spesa per il Comune di Monopoli è limitato ad € 5.998,80 annui.