Giovedì, ore 13:01
Via libera della Giunta Comunale alle modifiche riguardanti i compensi
Nella seduta dello scorso 8 maggio la Giunta Comunale ha approvato le modifiche al regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell’amministrazione del Comune di Monopoli, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14 marzo 2008 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 14 maggio 2013. In particolare, sono stati modificati gli articoli 20, 21, 24, 25 e 26 e sono stati aggiunti gli artt. 21 bis e 21 ter.
L’articolo 20 prescrive che le mansioni svolte dagli Avvocati dell’Avvocatura richiedono oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie senza alcun vincolo orario.
L’articolo 21 stabilisce che i compensi professionali che spettano a seguito di sentenza favorevole all’Ente devono essere predeterminati sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, decurtati del 20% e sono dovuti nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese (la quantificazione è disposta dal giudice) e quando il giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse. In ogni caso, ciascun avvocato ha diritto ad una somma non superiore al trattamento economico lordo complessivo. Inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate è disposto a prescindere dall’esito della causa e i compensi (computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo) sono da intendersi comprensivi degli oneri riflessi e delle spese generali a carico dell’Ente e su di essi l’Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali.
L’articolo 21 bis fissa un rigido criterio dell’alternanza secondo un sistema informatico in sede di assegnazione degli incarichi che consente di attribuire agli avvocati civici lo stesso numero di incarichi annuali. Di questo metodo tiene contro il riparto tra gli avvocati delle somme recuperate nell’ipotesi di condanna della controparte alle spese di giudizio. La rimanenza delle somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione ed è preferibilmente destinata al fondo spese degli avvocati (acquisto banche dati, testi, compenso praticanti etc). Inoltre, il compenso viene liquidato solo a seguito di effettivo recupero delle somme altrimenti nulla è dovuto.
L’articolo 21 tris stabilisce che nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese sono corrisposti compensi professionali determinati sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, decurtati del 20%, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio e dello stanziamento complessivo relativo all’anno 2013 che è pari ad € 69.100,00 comprensivo di oneri riflessi ed Irap, da dividere per entrambi gli avvocati.
L’articolo 24 stabilisce le modalità di liquidazione dei compensi mentre l’articolo 25 attribuisce alla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato e le modalità di erogazione della stessa. Infine, l’articolo 26 l’applicazione del nuovo regolamento alle sentenze favorevoli all’Ente depositate a decorrere dal 1° gennaio 2015.