19 marzo: Falò di San Giuseppe, prescrizioni generali

I tradizionali “Falò di San Giuseppe” su suolo pubblico con le necessarie autorizzazioni (e nel rispetto dell’art. 20 Codice della Strada) o su fondi privati con il consenso dei proprietari, anche quando non includibili per dimensioni ed altri elementi caratterizzanti nella categoria delle accensioni pericolose di cui all’art. 57 R.D. 18.6.1931 n.ro 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), devono essere conformi alle seguenti prescrizioni, per la tutela della pubblica sicurezza:

  • adeguata distanza, in rapporto alle loro dimensioni ed alla prevedibile portata della caduta di scorie incandescenti dalle infrastrutture più vicine, quali abitazioni, edifici in genere e persone/veicoli in transito su strade, anche ferrate;
  • preposizione al servizio di vigilanza ininterrotta sull’accensione di una o più persone idonee, qualificate come responsabili, da segnalare nominativamente a quest’Autorità locale di P.S.: esse, in caso di necessità, provvederanno all’immediato e completo spegnimento, con adeguata dotazione a loro cura, per evitare danni a persone o cose;
  • composizione esclusivamente con legna: non sono ammessi, quindi, nemmeno parzialmente, materiale plastico, pneumatici ed ogni altro elemento da considerarsi rifiuto soggetto a diverso smaltimento legale;
  • accensione senza l’impiego di carburanti, combustibili liquidi o gassosi, torce a gas;
  • collocazione di materiale idoneo ad evitare qualunque danno alla sede dell’accensione: lo stesso deve essere rimosso al termine;
  • mantenimento delle persone a prudente distanza dal Falò, con previsione di vie di fuga da lasciare sempre libere

Nota del Commissariato

Monopoli, 10 marzo 2015

Il Dirigente
V. Questore A. dott. Fabio Caprio